IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 87/219/CEE del
Consiglio del 30 marzo 1987, che modifica  la  direttiva  75/716/CEE,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 novembre 1991;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. A partire  dal  1›  gennaio  1993  nei  comuni  con  popolazione
superiore  a  300.000 abitanti, nonche' negli impianti termoelettrici
delle isole, con  esclusione  della  Sardegna  e  della  Sicilia,  il
contenuto  di  zolfo  del gasolio non deve essere superiore a 0,2% in
peso.